Cessione di quote: nozioni preliminari

Nelle società di capitali le parti in causa possono cedere liberamente la propria quota di partecipazione al capitale sociale.  Mentre nelle Società per azioni (SPA) tali cessioni avvengono mediante “girata azionaria”, nelle Società a responsabilità limitata le quote vengono cedute attraverso atto di cessione, il quale viene sottoscritto dal venditore o socio uscente e dall’acquirente o socio entrante.

Gli statuti delle SRL possono prevedere anche clausole che vanno a limitare o a condizionare la cessione di quote, come previsto dall’art. 2469 del codice civile (sotto la dicitura di trasferimento delle partecipazioni). Le clausole più utilizzate a tal proposito sono le cosiddette clausole di prelazione: esse riconoscono un diritto di prelazione della quote del socio uscente ai soci che restano in società, al fine di evitare l’ingresso in società di soggetti poco graditi.

Inoltre, la riforma del diritto societario del 2004 prevede che nessun socio può essere costretto a restare in una SRL; qualora lo Statuto sociale preveda l’intrasferibilità della quota  la legge permette a tutti i soci il diritto di recedere liberamente dalla società stessa, con conseguente diritto al rimborso della propria partecipazione.

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Cessione di quote: plusvalenza e minusvalenza

La cessione di quote può comportare una plusvalenza o una minusvalenza; quest’ultime variano a seconda che il valore di cessione sia maggiore o minore del costo di acquisto della quota stessa.  Se la cessione determina una plusvalenza, essa sarà soggetta ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Sempre in riferimento alla plusvalenza, bisogna tener conto che la relativa tassazione varia a seconda del tipo di partecipazione ceduta:

  • Nel caso in cui la quota di partecipazione sia di natura qualificata (ovvero diritti di voto superiori al 20% o partecipazione al capitale superiore al 25%), i dividendi distribuiti dalla società al socio verranno tassati direttamente in capo a quest’ultimo nella misura del 49,72% del loro ammontare.
  • Nel caso in cui la quota di partecipazione sia di natura non qualificata (ovvero diritti di voto inferiori al 20% o partecipazione al capitale inferiore al 25%), i dividendi saranno soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ritenuta alla fonte dalla società. Di conseguenza, l’erogazione del dividendo al socio avverrà al netto della ritenuta fiscale e non avrà alcun effetto con la sua posizione fiscale (o reddituale).

 

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Cessione di quote di una SRLS (società a responsabilità limitata semplificata)

Diverso è il caso della cessione di quote di una SRLS (società a responsabilità limitata semplificata). In questo caso, la legge prevede il divieto della cessione di quote a soci che abbiano un’età superiore a 35 anni, pena la nullità del trasferimento.

A fronte di ciò, nelle ipotesi in cui si voglia coinvolgere un socio maggiore di 35 anni, si potrebbe valutare di optare per una nuova forma societaria come, ad esempio, quella della SRL a capitale ridotto. Quest’ultima avrà, come la SRLS, un capitale ridotto, ma sarà accessibile anche a coloro che hanno più di 35 età, con un capitale sociale inferiore a 10 mila euro minimi per la costituzione di una srl “normale”.

Cessione di quote: ruolo del notaio

Ai fini della cessione di quote fondamentale è il ruolo del notaio, il quale ha la funzione di autenticare l’atto di cessione, nonché curarne il successivo deposito presso il Registro delle imprese.

Con il deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle imprese (disciplinato dall’art. 2470 del codice civile), il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società.

Il deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle imprese ha un ulteriore importante effetto: nel caso di un eventuale conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione a prevalere sarà colui che per primo ottiene l‘iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, purché sia in buona fede.

Il notaio è quindi chiamato ad autenticare sia l’atto di cessione, sia a verificare presso il Registro delle imprese la titolarità e la corretta intestazione della partecipazione ceduta, in modo tale che non vi siano dubbi sull’identità dei proprietari e sull’oggetto del trasferimento.

Infine, il notaio va a verificare anche che la partecipazione ceduta non sia gravata da formalità pregiudizievoli e che siano rispettate le eventuali clausole di prelazione o limitazione relative al trasferimento delle quote.

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Anche se ci sono metodi alternativi per la cessione di quote, il nostro consiglio è di evitare di correre rischi di tale portata e di affidarsi ad un notaio professionale.

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