Le convenzioni matrimoniali rappresentano solo uno degli aspetti del diritto di famiglia, una branca vasta e delicata del diritto.
Nella società di oggi, il matrimonio non serve solo ad ufficializzare un sentimento e quindi un’unione tra coniugi. Vi sono infatti articolate e molteplici procedure legali e amministrative, riguardanti la gestione in comune o separata dei beni di ciascuno dei due soggetti. A regolare tutto ciò è appunto il diritto di famiglia, che ha il compito di risolvere le questioni di natura economica come quelle legate ai rapporti reciproci tra le persone all’interno della famiglia ad esempio:
- l’affidamento dei minori;
- assegni di mantenimento;
- successioni ed eredità;
- separazione dei beni o comunione.
Il notaio ha un ruolo estremamente importante in tutto ciò, soprattutto sotto il profilo patrimoniale.
Che cosa sono le convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali, oggetto del diritto di famiglia, sono dei veri e propri contratti attraverso i quali i coniugi possono scegliere al posto del regime patrimoniale legale della comunione legale, di adottare dei regimi atipici, che non sono previsti dalla legge, o previsti dalla legge come la separazione dei beni.
I coniugi, oltre alla scelta del regime di separazione dei beni, possono mettersi d’accordo per la costituzione del fondo patrimoniale o per dar vita ad una comunione convenzionale o a un’impresa familiare.
Separazione dei beni
La separazione consente ai coniugi di sciogliere la comunione dei beni e stabilire che ciascuno di essi mantenga la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Può essere stipulata in ogni momento con atto pubblico, come per tutte le altre convenzioni matrimoniali, o mediante una semplice dichiarazione contenuta nell’atto di celebrazione del matrimonio.
Ciascun coniuge conserva in questo modo l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è formato dai beni che un coniuge o entrambi mettono a disposizione del nucleo familiare per soddisfare le necessità dello stesso e appartiene in comune ai coniugi.
I beni facenti parte del fondo patrimoniale costituiscono un patrimonio separato dal restante patrimonio dei coniugi fino allo scioglimento del matrimonio, per morte o per divorzio, o fino a quando i coniugi non decidano di scioglierlo nel caso sia stato costituito da loro stessi e non da un terzo.
Comunione convenzionale
Mediante convenzione, i coniugi possono modificare il regime della comunione legale dando luogo ad una comunione convenzionale.
Le convenzioni possono escludere alcuni beni dalla comunione oppure includere dei beni che non sarebbero compresi nella comunione legale, purché non si tratti di beni di uso personale. Possono formare oggetto di comunione i beni acquisiti prima del matrimonio, quelli ricevuti in donazione o per successione e quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali.
Con la convenzione i coniugi non possono derogare le norme per l’amministrazione della comunione, né evitare l’uguaglianza delle quote relativamente ai beni che sarebbero oggetto di comunione legale.
Impresa familiare
L’impresa familiare tutela i familiari dell’imprenditore che prestino in modo continuativo la loro attività lavorativa nella famiglia o nell’impresa del loro congiunto.
La normativa relativa all’impresa familiare trova applicazione solo quando non è espressamente pattuita una convenzione volta a regolare l’apporto della collaborazione dei familiari (ad esempio tramite un contratto di società, di lavoro subordinato etc.).
I familiari dell’imprenditore tutelati sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e i parenti del coniuge entro il secondo grado.
La costituzione delle convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in qualsiasi momento, anche in un periodo successivo alla celebrazione del matrimonio e possono essere sempre modificate, senza alcun vincolo, con il consenso di tutti coloro che le hanno poste in essere.
Per la stipulazione delle convenzioni è prevista, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico.
E’ vietato stipulare accordi che, in qualche modo, tendano alla costituzione dei beni in dote così come è da considerarsi nullo ogni accordo volto a derogare ai rispettivi diritti e doveri di contribuzione dei coniugi.
Il contenuto delle convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali permettono ai coniugi di possono apportare delle modifiche al regime di comunione dei beni:
- possono apporre una restrizione ad alcune delle categorie di beni previsti dalla legge;
- possono ampliarlo ad altre categorie: per esempio facendo rientrare in comunione anche i proventi dell’attività di ogni coniuge;
- possono fungere da causa di scioglimento della comunione legale.
La pubblicità delle convenzioni matrimoniali
L’aspetto più ostico nell’ambito delle convenzioni matrimoniali è dato dalla loro pubblicità.
Le convenzioni matrimoniali devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio ivi compresa la data del contratto, le generalità del notaio rogante e dei contraenti per essere opponibili ai terzi che vogliano acquisire un diritto sui beni oggetto delle stesse.
Qualora tali convenzioni abbiano ad oggetto beni immobili o mobili registrati è richiesta la trascrizione come forma di pubblicità notizia.
Inoltre, gli atti di acquisto di beni personali non sono annotabili a margine dell’atto di matrimonio, ma necessitano di essere trascritti (ad es.: la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto di un immobile personale).
In ogni caso i beni che risultano intestati ad uno solo dei coniugi si considerano in comune con l’altro salvo che non risulti dalle annotazioni sui registri dello stato civile che i coniugi hanno optato per la separazione dei beni o altro regime convenzionale.
Il nostro Studio mette a disposizione la nostra esperienza e preparazione in questo settore così delicato, predisponiamo tutti gli atti e le pratiche relativi alla sistemazione del patrimonio familiare.
La nostra attività notarile ha infatti come obiettivo quello di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e le proprietà di beni, a partire dalla comunione legale al diritto societario fino alla tutela dei minori.
Ci occupiamo di redigere le convenzioni matrimoniali necessarie a disciplinare la sorte dei beni dei coniugi che si trovano in regime di comunione dei beni nonché utili al passaggio al regime della separazione dei beni tra coniugi.
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