Il codice civile italiano disciplina la costituzione di società e richiede la presenza di un notaio affinché garantisca la validità degli atti. L’unico caso in cui la sua presenza non è richiesta riguarda la costituzione di impresa individuale. In tutti gli altri casi, dunque, che si costituisca una società di persone piuttosto che di capitali il notaio è un requisito basilare.

Gli aspetti su cui il notaio indaga sono principalmente:

  • Contratto Sociale. Un documento in cui vengono definiti i conferimenti dei soci per l’esercizio e lo svolgimento dell’attività economica al fine di dividerne gli utili.
  • Atto Costitutivo. Un documento redatto dal notaio contenente lo statuto d’impresa, i documenti d’identità dei vari soci e la certificazione degli avvenuti versamenti.

Sarà poi compito suo quello di depositare la documentazione e l’atto costitutivo presso la Camera di Commercio di riferimento. In questo modo la nuova società verrà iscritta nel registro delle imprese.

Il ruolo del notaio nella costituzione di società

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La costituzione di società richiede innanzitutto un’analisi delle motivazioni che conducono alla creazione della stessa. In questo modo sarà possibile comprendere la forma societaria più conveniente ed in linea con gli obiettivi da raggiungere. Non esiste pertanto un assetto migliore di altri, semplicemente, ognuno avrà elementi di vantaggio o meno da tenere in considerazione. Rivolgendosi ad un commercialista e ad un notaio sarà possibile fugare ogni dubbio e avviarsi nella procedura costitutiva senza problemi. Mentre il primo ha lo scopo di aiutarci negli aspetti più prettamente commerciali, il secondo invece, ha un compito a dir poco fondamentale.

Rivolgersi al notaio non è per nulla scontato ed il suo lavoro non consiste nella redazione di un semplice atto formale. Questo infatti provvederà alla stesura dello Statuto Societario che in sostanza serve a regolare l’andamento dell’azienda nella vita di tutti i giorni.

Il contenuto dello statuto annovera tutte le regole necessarie alla corretta gestione della società e richiede un’attenzione minuziosa. Il professionista in questo caso, al pari di un sarto, “cucirà” sui soci fondatori uno statuto che permetterà agli stessi di gestire l’impresa nel migliore dei modi. Al suo interno vi si possono trovare, tra le tante informazioni:

  • Data di costituzione della società
  • Ruoli dei soci fondatori
  • Procedura di accettazione di nuovi soci
  • Procedura di uscita/esclusione soci

Unitamente a questi dettagli di contenuto generale, si capisce la sua importanza nella gestione di vicende che spesso vengono sottovalutate. Esser pronti, mediante uno statuto impeccabile, in questi casi può fare la differenza tra una società solida ed una società instabile.

Comprendiamo, quindi, quanto il ruolo del notaio diventi fondamentale nella redazione ed inclusione, in questo documento, di una serie di fattispecie impensabili per un “profano” alla materia.

Forme societarie

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Nel diritto italiano la costituzione di società segue regole rigide, dunque ne vengono riconosciute specifiche tipologie:

  • Società di persone, in cui i soci sono parte integrante della stessa. Sono caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta. Risponderà pertanto, delle proprie obbligazioni, tramite il proprio patrimonio e quello personale dei singoli soci qualora il sociale non bastasse a soddisfare i creditori sociali. Fanno parte di questa tipologia le Società in Nome Collettivo (Snc) e le Società in Accomandita Semplice (Sas). Per costituire una delle suddette si ricorre al notaio che utilizzerà uno specifico atto.
  • Società di capitali, caratterizzate invece da autonomia patrimoniale perfetta. Questo implica che i creditori sociali potranno rifarsi solo sul patrimonio della società stessa e non su quello dei soci. Tale tipologia di società inoltre, a fronte di una maggiore sicurezza per i soci, richiede una più complessa gestione ordinaria. Per questo motivo è consigliato il suo utilizzo quando il rischio d’impresa non è trascurabile. Fanno parte di questa tipologia le Società a Responsabilità Limitata (Srl), le Società per Azioni (Spa) e le Società in Accomandita per Azioni (Sapa). In questo caso il notaio svolgerà un lavoro simile alla costituzione delle società di persone avvalendosi di un diverso atto.

L’impresa familiare

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Discorso a parte merita invece l’impresa familiare quando parliamo di costituzione di società. Questa infatti è applicabile solo ed esclusivamente quando la gestione della stessa è affidata ai membri di una famiglia, parenti ed affini inclusi entro un certo grado. Ciò non esclude la presenza, ai fini legali, di un rappresentante che abbia la funzione di imprenditore. Bisogna precisare che per la costituzione di questo modello societario il ricorso al notaio non è vincolante, come i tutti gli altri casi esposti sopra. Al contempo però è da aggiungere che rinunciando ai suoi servizi non è possibile beneficiare del regime fiscale agevolato legato a questo tipo di società. Senza uno specifico atto notarile dunque non è possibile accedere ai suddetti benefici fiscali.

In ogni caso, a prescindere dalla forma societaria scelta, il consiglio è di rivolgersi ad un professionista, sia il commercialista che il notaio in questo caso. In questo modo riusciremo ad affrontare con tranquillità la costituzione ed il futuro avvenire della società stessa.

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