Operazioni straordinarie: Trasformazione, fusione e scissione

Le operazioni straordinarie, in particolare quelle di trasformazione, fusione e scissione, costituiscono dei momenti fondamentali  della vita di una società. Infatti, nel corso della sua esistenza, ogni impresa può avvertire il bisogno di modificarsi e adeguarsi al variare della situazione economica, mutando di fatto il suo assetto giuridico o patrimoniale.
Le operazioni che il Codice civile prevede a tal senso sono appunto quelle della trasformazione, fusione e scissione.

Operazioni straordinarie: Trasformazione

Si ha una trasformazione di società quando c’è una variazione della tipologia sociale. In tal caso, si può avere:

  • Trasformazione omogenea, ovvero quando c’è una variazione sia da un modello all’altro di società di persone o di società di capitali, che da una società di persone in una società di capitali o viceversa;
  • Trasformazione eterogenea, ovvero quando c’è una variazione di una società di capitali in enti di tipo diverso (come società cooperative, società consortili, consorzi, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni) o viceversa.

La trasformazione, è bene precisare, non incide sui diritti e sugli obblighi della società che l’ha effettuata; di conseguenza, i rapporti processuali proseguono in capo all’ente trasformato.
Le procedure concorsuali, inoltre, sono state ritenute dal legislatore conciliabili con la trasformazione, salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità e lo stato della procedura.
In merito alla trasformazione in SRL (Società a responsabilità limitata), in SPA (Società per azioni) o in SAPA (Società in accomandita per azioni) è prevista una particolare forma  in quanto essa deve risultare da atto pubblico, contenente tutto quanto legislativamente previsto per l’atto di costituzione di tali tipologie sociali.
Più in generale, l’atto di trasformazione deve sempre rispettare la disciplina del nuovo tipo sociale e sulle relative pubblicità. Inoltre, è necessario che la cessazione della società che effettua la trasformazione sia sottoposta alla pubblicità a tal fine richiesta.
Solo il rispetto di tutti i necessari adempimenti pubblicitari conferisce effetto alla trasformazione e ne preclude la pronuncia di invalidità, fatti salvi i diritti dei terzi e dei partecipanti alla società trasformata.

Operazioni straordinarie: trasformazione, fusione e scissione

Operazioni straordinarie: Fusione

Anche la fusione costituisce un’operazione straordinaria a disposizione delle società, al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’organizzazione produttiva. Anche essa rappresenta una fase importante della vita dell’impresa ed è spesso associata a delicati momenti di transizione. In generale, si ha una fusione quando due o più società si uniscono.
Tale operazione si distingue, come la trasformazione, in omogenea ed eterogenea, a seconda degli enti interessati; in aggiunta, la fusione può avvenire per incorporazione di una società ad un’altra o attraverso la creazione di una nuova società.
Da questa tipologia di operazione straordinaria ne restano escluse le società in liquidazione che abbiano già avviato la distribuzione dell’attivo, ma non più le società sottoposte a procedure concorsuali.
I rapporti intrattenuti dalle società partecipanti alla fusione non si estinguono ma proseguono in capo alla società che ne risulta.
Il procedimento di fusione si articola nella predisposizione di un progetto di fusione e di una serie di ulteriori documenti prescritti dal legislatore, nella delibera di fusione da parte di tutte le società partecipanti secondo le modalità previste per le modifiche dell’atto costitutivo, nel deposito e nell’iscrizione di tale delibera nel registro delle imprese.

Si potrà procedere all’esecuzione della fusione solo decorsi due mesi da tale iscrizione senza che l’eventuale opposizione dei creditori abbia determinato il giudice a interrompere l’operazione.
La fusione vera e propria avviene attraverso la stipula da parte degli amministratori delle società interessate di un atto di fusione, redatto in forma pubblica e sottoposto all’iscrizione nel registro delle imprese. Tale atto può essere stipulato anche prima del decorso del termine di due mesi dal deposito della delibera di fusione nel registro delle imprese; in questo caso  le società devono aver soddisfatto tutti i creditori o acquisito il loro consenso all’operazione o depositato le somme necessarie al pagamento dei crediti in un conto vincolato presso una banca.

Operazioni straordinarie: trasformazione, fusione e scissione

Operazioni straordinarie: Scissione

La scissione è l’operazione opposta alla fusione, per la quale il patrimonio di una società viene suddiviso in tutto o in parte tra altre società già esistenti o di nuova costituzione; quest’ultime vengono chiamate beneficiarie.
Anche in questo caso vengono escluse le società in liquidazione che abbiano già avviato la distribuzione dell’attivo.
Il procedimento di scissione inizia con la predisposizione di un progetto di scissione, degli atti richiesti agli amministratori e della relazione degli esperti. Come nel caso della fusione, si susseguono le fasi della deliberazione della scissione, dell’iscrizione nel registro delle imprese e della stipulazione dell’atto di scissione.
Il Codice Civile, infine, prevede una garanzia per i creditori delle società interessate della scissione prevedendo che ciascuna di queste è responsabile in solido dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Ciò, per ognuna, nei limiti del valore del patrimonio loro trasferito o rimasto.

Operazioni straordinarie: trasformazione, fusione e scissione

Operazioni straordinarie: ruolo del Notaio

Nelle operazioni straordinarie, il ruolo del notaio è fondamentale. Esso è il professionista più adatto ad assistere e consigliare le imprese in merito alle migliori soluzioni giuridiche da adottare per crescere, aumentare la produttività e innovare, anche attraverso nuovi istituti appositamente introdotti dal legislatore nazionale ed europeo.

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